Chi Siamo
Innovazione e Tradizione per il Futuro delle Imprese del Levante
Confesercenti Del Levante
Al fianco delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi
La Confesercenti del Levante è un’organizzazione non profit che riunisce e sostiene le imprese del territorio attive nel commercio, nel turismo e nei servizi. Le realtà che scelgono di aderire ne condividono i principi, accettano lo Statuto e riconoscono nell’Associazione un punto di riferimento autorevole per lo sviluppo e la tutela del proprio settore.
La nostra missione
In conformità con le disposizioni statutarie, Confesercenti del Levante definisce la linea sindacale a livello provinciale, sviluppa iniziative dedicate e garantisce la tutela degli interessi degli associati nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione. L’Associazione supporta le categorie rappresentate, valorizzando le loro esigenze e promuovendo un confronto continuo e costruttivo con le istituzioni.
Rappresentanza e dialogo con le istituzioni
L’associazione tutela e rappresenta con competenza le imprese aderenti nei rapporti con le istituzioni politiche e con i principali attori socio‑economici, valorizzandone il ruolo economico e sociale e rafforzandone la presenza presso l’opinione pubblica e i consumatori.
Servizi per crescere
Confesercenti offre ai propri associati un’ampia gamma di servizi, consulenze e opportunità pensate per supportare gli imprenditori nella gestione quotidiana dell’attività e per aiutarli a competere in mercati sempre più dinamici. Soluzioni su misura, aggiornamento costante e assistenza qualificata sono al centro del nostro impegno.
Statuto Confesercenti Mandamentale del Levante
Art. 1
Composizione e sede
La Confesercenti – Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi – Mandamentale
del Levante ha sede legale in via XXV aprile29 Putignano (BA).
La Confesercenti Mandamentale del Levante rappresenta sul territorio di riferimento, costituito dai comuni
della provincia di Bari, le imprese e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, con particolare riferimento al
settore del commercio, del turismo e dei servizi, anche successivamente alla cessazione delle relative attività.
La Confesercenti Mandamentale del Levante è un’Associazione apartitica, autonoma e senza fini di lucro.
Art. 2
Costituzione e funzionamento
La Confesercenti Mandamentale del Levante è stata istituita ai sensi e nel rispetto degli artt.li 15 e 43 dello
Statuto nazionale Confesercenti. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente statuto, si rinvia
a quanto disposto dallo statuto nazionale Confesercenti.
Il sistema Confesercenti è articolato nelle seguenti Organizzazioni:
a) Confesercenti Nazionale;
-Confesercenti Regionali;
Confesercenti Provinciali;
Confesercenti Mandamentali
Confesercenti di Area;
Confesercenti costituite all’estero.
b) Federazioni Nazionali di categoria, le quali si articolano territorialmente secondo le norme del presente
Statuto e si organizzano, con le modalità indicate dal regolamento di attuazione, per macroaree,
nell’ambito dei diversi settori.
c) Organizzazioni settoriali o tematiche, quali:
il Coordinamento nazionale dell’imprenditoria femminile ed il Coordinamento nazionale dei giovani
imprenditori, costituiti secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione;
la Federazione dei Pensionati.
Art. 3
Scopi
La Confesercenti Mandamentale del Levante, tutela e assiste gli associati, nel rispetto dei principi sanciti dalla
Costituzione, promuovendo il loro sviluppo professionale, economico e sociale.
Al fine di attendere agli scopi suddetti:
attua localmente le direttive Nazionali e regionali, coerentemente e con le analoghe funzioni svolte su
scala nazionale dalla Confesercenti;
promuove e sostiene l’attività sindacale delle categorie rappresentate;
promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività degli associati e ai cittadini, anche attraverso
apposite strutture e/o promuovendo la costituzione di società, nonché di specifici organismi aventi lo
scopo di assistenza sociale e di formazione professionale, di tutela previdenziale, assicurativa e
assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione
delle diverse attività di impresa; a tali fini può avvalersi dell’opera di collaboratori esterni o anche di
soci, stipulando di volta in volta singoli contratti o convenzioni;
promuove, organizza e costituisce gli uffici territoriali/zonali del Patronato EPASA-ITACO in
conformità e nel rispetto delle disposizioni Ministeriali;
promuove ed organizza attività seminariali, di studio, di informazione e convegnistiche su tematiche
economiche e sociali;
è titolare delle organizzazioni comunali, zonali e circoscrizionali;
elabora la politica sindacale a livello mandamentale e decide le conseguenti iniziative
vigila sull’attività delle organizzazioni mandamentali di categoria, in aderenza alle decisioni delle
rispettive organizzazioni nazionali
autorizza la costituzione di sedi comunali, di zona e circoscrizionali, le quali sono direttamente
dipendenti dalla propria organizzazione. Alla stessa Organizzazione mandamentale è devoluto il
rilascio di tutte le autorizzazioni, per quanto concerne, in particolare, l’assunzione di personale,
l’assunzione di oneri di qualsiasi importo da parte dei responsabili delle sedi in discorso, la contrazione
di fidi, l’acquisto di apparecchiature di qualsiasi tipo e valore. Qualora i responsabili delle sedi
comunali, zonali e circoscrizionali procedano senza le prescritte autorizzazioni, di cui sopra,
rispondono personalmente delle violazioni degli obblighi e delle obbligazioni contratte.
Art. 4
Sistema elettorale
Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti si svolgono secondo le norme dello
Statuto Nazionale e del suo Regolamento di Attuazione.
Art. 5
Requisiti di ammissione
Possono associarsi a Confesercenti Nazionale indirettamente tramite la Confesercenti Mandamentale del
Levante, ovvero direttamente tramite il web, la rete, i partners, le società di sistema e gli istituti contrattuali
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le imprese, gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i
professionisti, i pensionati e altri soggetti ivi comprese le persone fisiche che non esercitano attività di impresa
e di lavoro autonomo, i quali si riconoscano nelle finalità della Confederazione e ne accettino lo Statuto, il
Codice etico ed il Modello Organizzativo.
Art. 6
Tessera
La Confesercenti Nazionale emette una tessera annuale per ogni associato.
L’iscrizione in qualità di socio si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale. In ogni caso,
la qualifica di associato e la relativa quota o contributo associativi sono intrasmissibili.
Art. 7
Doveri dell’Associato
L’Associato deve:
partecipare attivamente alla vita della Confederazione;
rispettare le norme statutarie e il Codice etico e il Modello Organizzativo;
operare per la tutela ed il rafforzamento dell’immagine della Confederazione;
versare le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statutari.
Art. 8
Perdita della qualità di Associato
La qualità di Associato cessa:
a) per dimissioni, purché ne sia stata data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza
dell’anno solare;
b) per cessazione dell’attività;
c) per espulsione;
d) per incompatibilità;
e) per morosità: in particolare, il mancato versamento delle quote associative e dei contributi previsti
per due anni consecutivi comporta l’automatica espulsione del socio dall’organizzazione.
In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate.
Art. 9
Disposizioni disciplinari
L’associato che venga meno ai propri doveri verso l’Associazione territoriale incorre, secondo la gravità della
mancanza, nelle seguenti sanzioni:
a) biasimo scritto;
b) sospensione o destituzione dalla carica sindacale di cui è investito;
c) sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di socio;
d) espulsione dalla Organizzazione.
Il procedimento disciplinare deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell’associato in ogni
fase e stato del procedimento medesimo.
A tal fine, precise norme procedurali devono essere stabilite dal Regolamento di Attuazione del presente
Statuto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Nazionale.
Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato dalla Giunta dell’Associazione territoriale.
Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia e, in seconda istanza, al Collegio di
Garanzia della Confesercenti Nazionale.
In attesa del giudizio disciplinare, la Giunta dell’Associazione territoriale può, in casi di particolare gravità,
sospendere cautelativamente l’associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente
necessario per la definizione del procedimento disciplinare.
Art. 10
Organi e durata
Sono organi dell’Associazione territoriale:
a) l’Assemblea;
b) la Presidenza;
c) la Giunta;
d) il Presidente;
e) il Direttore;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) il Collegio di Garanzia.
Le cariche di cui ai punti b), c), d), f), g) hanno la durata di quattro anni.
Alla scadenza di ogni quadriennio, l’Assemblea dell’Associazione Confesercenti Mandamentale del Levante
è costituita in sede elettiva. In ordine alle modalità di funzionamento dell’Assemblea in sede elettiva si rinvia
a quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal suo Regolamento di Attuazione.
Le assemblee regionali in sede elettiva si svolgono prima della Assemblea Nazionale in sede elettiva e, di
norma, dopo le Assemblee Provinciali e Mandamentali in sede elettiva e comunque, di norma, ogni quattro
anni, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione dello statuto nazionale.
Art. 11
Assemblea Mandamentale
L’Assemblea è l’organo di indirizzo politico dell’Associazione Confesercenti Mandamentale del Levante.
È costituita dal Presidente e dal Vicepresidente, dal Direttore e dai rappresentanti degli associati operanti nel
territorio, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto Nazionale e dal suo Regolamento di Attuazione.
Fanno altresì parte dell’Assemblea: il Presidente ed i Coordinatori delle Federazioni di categoria; i Presidenti
ed i Coordinatori delle Organizzazioni settoriali o tematiche e gli Amministratori degli enti e delle società di
sistema.
Il membro dell’Assemblea che cessa di ricoprire, nell’organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa
in relazione alla quale è stato eletto membro dell’Assemblea, decade automaticamente da tale carica.
L’Assemblea sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell’Organizzazione di
provenienza.
In ogni caso l’Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70%, da operatori.
L’Assemblea:
fissa le direttive per l’attuazione della politica sindacale;
approva e modifica lo Statuto, il Regolamento di Attuazione, il Codice etico ed il Modello
organizzativo;
valuta l’attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni;
valuta e controlla l’operato degli Organi;
decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno.
L’Assemblea è convocata dal Presidente ed opera secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione
del presente Statuto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Nazionale.
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche del
presente Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il
voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
In ogni caso l’Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
Laddove entro 15 giorni dalla richiesta il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata
dal Presidente del Collegio di Garanzia.
Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea debitamente vidimato a norma di
legge.
Art. 12
Assemblea in sede elettiva
Alla scadenza di ogni quadriennio, l’Assemblea è costituita nella sua prima riunione in Assemblea elettiva.
L’Assemblea in sede elettiva:
elegge il Presidente;
elegge la Presidenza;
esamina l’attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
elegge il Collegio di Garanzia.
delibera lo scioglimento dell’Associazione territoriale con la maggioranza dei 4/5 dei componenti
l’Assemblea.
Art. 13
Presidenza Mandamentale
La Presidenza è l’organo di direzione politico-sindacale dell’Associazione Confesercenti Mandamentale del
Levante e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati
dall’Assemblea.
La Presidenza è convocata dal Presidente con le modalità indicate nel Regolamento.
Nell’ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve
provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del
Collegio di Garanzia.
La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.
La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori.
Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell’organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa
in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica.
Le delibere della Presidenza dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza
debitamente vidimato.
Art. 14
Funzioni della Presidenza
La Presidenza:
elegge, nel suo seno, il Vicepresidente Vicario, che fa parte della Giunta;
su proposta del Presidente, nomina e revoca, con voto palese a maggioranza semplice dei presenti, il
Direttore, che fa parte della Giunta;
elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta;
approva il Regolamento di Attuazione dello Statuto e le relative modifiche;
approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
delibera sulle questioni patrimoniali eccedenti l’ordinaria amministrazione; può delegare parte di tali
poteri alla Giunta;
controlla l’attuazione, da parte degli Organi statutari, delle decisioni assunte;
può revocare il Presidente, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi, secondo le
modalità previste dal Regolamento di Attuazione;
decide su ogni altra materia non devoluta nello Statuto ad altri organi e dichiara le decadenze previste
nello Statuto.
Art. 15
Giunta Mandamentale
La Giunta è l’organo di direzione gestionale e di coordinamento dell’Associazione Confesercenti
Mandamentale del Levante.
È composta dal Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Direttore ed altri membri individuati garantendo
un’adeguata presenza dei responsabili dei territori e delle categorie;
La Giunta è convocata dal Presidente, con le modalità indicate nel Regolamento.
La Giunta decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.
Le delibere della Giunta dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta debitamente
vidimato.
Art. 16
Funzioni della Giunta
La Giunta:
approva le deleghe da attribuire al Vicepresidente Vicario;
delibera sullo stato giuridico ed economico dell’apparato dell’Associazione territoriale;
attua le delibere della Presidenza e dell’Assemblea;
esprime i nominativi degli amministratori, dei sindaci e degli altri rappresentanti ai fini della nomina o
revoca negli enti e nelle società del sistema;
indirizza l’attività del sistema societario promosso dall’associazione;
emette i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
attiva il procedimento disciplinare, procede agli accertamenti ed assume i provvedimenti opportuni come
previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo
esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.
Art. 17
Presidente Mandamentale
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione Confesercenti Mandamentale del Levante e la
rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento.
Ha la responsabilità politica dell’Associazione. Sottoscrive, in nome e per conto dell’Associazione, ogni atto
di natura negoziale o contrattuale. Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere
l’Assemblea, la Presidenza e la Giunta.
Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, al
Vicepresidente o al Direttore.
Art. 18
Direttore Mandamentale
Il Direttore dell’Associazione Confesercenti Mandamentale del Levante viene nominato, su proposta del
Presidente, dalla Presidenza.
Il Direttore collabora con il Presidente e il Vicepresidente nell’esecuzione delle attività. È responsabile del
funzionamento della struttura dell’Associazione e sovrintende a tutta l’attività della stessa. Sovrintende alla
gestione amministrativa e finanziaria e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo. Definisce
l’articolazione delle principali funzioni all’interno della struttura. Decide sulla costituzione, gestione e
risoluzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti.
Art. 19
Collegio Mandamentale dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 membri – soci o non soci – effettivi, più 1 membro supplente
ed è eletto dalla Assemblea in sede elettiva. Almeno un membro effettivo ed il supplente devono essere scelti
tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
I Revisori sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.
La prima riunione successiva all’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori è convocata dal Presidente
dell’Associazione il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello
stesso Organo collegiale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’adeguatezza dell’assetto contabile adottato dall’Associazione
territoriale e sul suo concreto funzionamento ed esercita, di concerto con la Giunta, le funzioni attribuite nel
Codice Etico e nel modello organizzativo.
I Revisori possono, in ogni momento, procedere ad atti di ispezione e controllo.
Art. 20
Collegio Mandamentale di Garanzia
Il Collegio di Garanzia è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti – soci o non soci , ed è
eletto dalla Assemblea in sede elettiva. I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino alla fine
della Assemblea in sede elettiva successiva a quella che li ha eletti, e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio
seno il Presidente.
La prima riunione successiva all’elezione dei componenti del Collegio di Garanzia è convocata dal Presidente,
il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo
Collegiale.
Il Collegio è competente sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari emessi dalla Giunta nei confronti degli
associati e decide su tutte le controversie che possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze della
Confederazione a livello Territoriale in ordine alla corretta interpretazione dello Statuto, del Codice etico e del
Modello organizzativo.
Costituisce l’organismo di vigilanza sull’applicazione e l’osservanza del Codice etico e del Modello
organizzativo
Art. 21
Organizzazioni di categoria
Le Federazioni di categoria sono organizzazioni con poteri di iniziativa sindacale, tali comunque da non
contrastare la linea generale della Confesercenti alla formazione della quale concorrono. Hanno il
compito di elaborare la linea politico-sindacale della categoria e di promuovere tutte le iniziative
opportune per la tutela degli interessi degli operatori rappresentati.
Si organizzano, con le modalità indicate dal regolamento, per macroaree, nell’ambito dei diversi settori.
Effettuano le loro Assemblee elettive di norma ogni quattro anni secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione.
Ciascuna Federazione di categoria è dotata di un proprio Statuto i cui principi e norme non possono
contrastare con quelli del presente Statuto.
Le Federazioni di categoria hanno esclusivamente la rappresentanza politica e sindacale e non godono
di autonomia amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.
L’assunzione di obbligazioni ed oneri di qualsiasi importo e natura da parte delle stesse necessita
dell’autorizzazione dei responsabili della Organizzazione territoriale. In mancanza di detta autorizzazione,
delle obbligazioni contratte risponde chi ha agito in nome e per conto della Federazione di categoria.
Art. 22
Principi e Regole
I titolari delle cariche si impegnano al rispetto del Codice Etico e del Modello organizzativo.
I componenti di organi collegiali previsti dal presente Statuto, assenti senza giustificato motivo per tre sedute
consecutive dall’organo collegiale cui appartengono, sono dichiarati decaduti dalla Presidenza.
Art. 23
Incompatibilità
Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Direttore sono incompatibili con l’assunzione di incarichi di carattere
politico e di funzioni di governo o amministrative nelle istituzioni a livello centrale o locale, nonché di incarichi
esecutivi nei partiti politici.
L’assunzione di detti incarichi e funzioni comporta la decadenza dalle cariche ricoperte.
L’eventuale candidatura a competizione elettorale per l’assunzione dei suddetti incarichi comporta la
decadenza dalle cariche ricoperte nella organizzazione mandamentale.
L’iscrizione alla Confesercenti è incompatibile con quella ad associazioni il cui comportamento sia in contrasto
con le regole ed i fini della Confesercenti.
Il Collegio di Garanzia vigila sul rispetto di tale disciplina.
Art. 24
Quote
La Confesercenti Territoriale del Levante è tenuta a versare alla Confesercenti Nazionale la quota o contributo
associativo annuale per ogni iscritto.
Tale versamento è comunque sempre dovuto, essendo onere dell’Associazione recuperare le eventuali
morosità dei propri iscritti.
L’entità del contributo o quota associativa spettante alla Confederazione Nazionale è determinata annualmente
dalla Presidenza Nazionale, anche in relazione ad altri eventuali contributi riscossi a seguito di convenzioni
stipulate con istituti di diritto pubblico o privato di cui la medesima Presidenza Nazionale decide,
autonomamente e discrezionalmente, la ripartizione fra Confesercenti Nazionale, Regionali, Provinciali e
mandamentali. Entro il 30 aprile di ogni anno, l’Associazione deve inviare alla Confesercenti Nazionale e
Regionale un rendiconto generale del tesseramento effettuato nell’esercizio finanziario precedente.
Art. 25
Verifiche sull’Organizzazione mandamentale
La Giunta Nazionale Confesercenti può incaricare il Collegio dei Revisori dell’Organizzazione mandamentale
di svolgere accertamenti e controlli e riferire direttamente sull’esito degli stessi. Il Collegio dei Revisori ed
ogni singolo Revisore, qualora accertino gravi irregolarità di gestione nell’ambito dell’organizzazione
dell’Associazione territoriale, hanno l’obbligo di immediato referto scritto delle irregolarità riscontrate al
Presidente della Confesercenti Nazionale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la responsabilità
personale dei singoli Revisori inadempienti.
Art. 26
Autonomia dell’Organizzazione mandamentale
La Confesercenti mandamentale del Levante gode di autonomia giuridica, amministrativa, contabile,
economica, finanziaria e patrimoniale.
La Confesercenti Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dalla predetta
Organizzazione territoriale neanche in relazione all’attività di controllo esercitata in base al comma che segue.
L’Organizzazione territoriale può essere sottoposta al controllo amministrativo degli organi della
Confesercenti Nazionale.
Art. 27
Fondo comune
Il fondo comune dell’Associazione territoriale è costituito:
a) dalla contribuzione dei soci;
b) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
c) dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell’Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad
essa fatte a qualsiasi titolo;
d) dagli avanzi di gestione.
Tale fondo comune è del tutto autonomo e distinto rispetto ad ogni altro fondo di altre Organizzazioni
territoriali.
Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, quote del Fondo
comune.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il relativo patrimonio verrà devoluto ad altri organismi che non
abbiano finalità lucrative e che perseguano scopi compatibili con quelli dell’Associazione, ovvero a fini di
pubblica utilità, individuati dall’Assemblea, e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Art. 28
Osservatori
Qualora nell’attività e/o nella gestione dell’Associazione mandamentale si determinino gravi problemi di
natura organizzativa, amministrativa o funzionale, la Giunta della Confesercenti Nazionale può procedere
all’invio di uno o più Osservatori, incaricati di riferire in merito alla situazione in cui versa l’Associazione
territoriale. Gli Osservatori hanno pieni poteri di accedere a tutta la documentazione necessaria al fine di
determinare la natura e l’entità dei problemi che affliggono la struttura territoriale. Gli Osservatori
predispongono una relazione per la Giunta Nazionale, che decide i provvedimenti da adottare.
Art. 29
Commissariamento
Per gravi irregolarità amministrative, di gestione e/o di funzionamento, la Presidenza Nazionale – o in via
d’urgenza la Giunta Nazionale – può sciogliere o sospendere gli Organi statutari dell’Associazione
mandamentale e di quella di categoria territoriale, secondo le modalità previste dallo Statuto Nazionale,
affidando ad un Commissario le attribuzioni degli organi sciolti o sospesi. La Presidenza Nazionale può
preventivamente sentire la Giunta Regionale competente.
Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso entro quindici giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso alla Presidenza Nazionale. Avverso la decisione della Presidenza
Nazionale può essere proposto ricorso, in seconda istanza, al Collegio Nazionale di Garanzia entro 15 giorni
dalla comunicazione della stessa decisione. Resta ferma l’imputabilità agli organi in carica all’atto del
Commissariamento di ogni responsabilità, anche se accertata in data successiva alla nomina del Commissario.
Art. 30
Estromissione
Negli stessi casi che legittimerebbero il ricorso al commissariamento e nei casi di mancata sussistenza dei
requisiti minimi di cui all’art. 21 dello statuto nazionale, qualora non sia stato possibile, entro il termine
appositamente prefissato, il raggiungimento della sussistenza dei suddetti requisiti, la Presidenza della
Confesercenti Nazionale – o in via d’urgenza la Giunta della Confesercenti Nazionale – può deliberare
l’estromissione dell’Associazione mandamentale e di quella di categoria territoriale dalla Confederazione,
secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal relativo Regolamento di Attuazione.
La Presidenza Nazionale può preventivamente sentire la Giunta Regionale competente.
Il provvedimento di estromissione determina il venir meno di qualsiasi legame tra l’Associazione estromessa
e la Confesercenti.
L’Associazione estromessa perde il diritto all’utilizzo della denominazione “Confesercenti” e del relativo logo,
nonché perde il diritto all’utilizzo di qualsiasi denominazione di enti o strutture comunque appartenenti al
Sistema Confesercenti. La Confesercenti ha il diritto di attribuire tali nomi ed i relativi loghi ad altra
associazione operante nello stesso territorio o che tuteli la medesima categoria.
Avverso il provvedimento di estromissione può essere proposto ricorso, entro quindici giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso, alla Presidenza Nazionale. Avverso la decisione della Presidenza
Nazionale può essere proposto ricorso, in seconda istanza, al Collegio Nazionale di Garanzia, entro 15 giorni
dalla comunicazione della stessa decisione. Resta ferma l’imputabilità agli Organi in carica all’atto
dell’estromissione di ogni responsabilità anche se accertata in data successiva.
Art. 31
Tutela del nome e del logo
Il nome ed il logo Confesercenti sono di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale e possono essere
utilizzati dall’Associazione mandamentale o dalla federazione di categoria esclusivamente fino a quando
queste facciano parte della Confederazione.
L’Associazione territoriale deve rispettare i protocolli e le linee guida adottate in materia da Confesercenti
nazionale.
Art. 32
Adeguamento dello Statuto e regolamento di attuazione
Il presente Statuto dovrà essere trasmesso alla Presidenza della Confesercenti Nazionale.
Il presente Statuto dovrà essere tempo per tempo adeguato alle modifiche che verranno introdotte a livello
nazionale.
La presidenza dell’associazione mandamentale dovrà approvare un regolamento di attuazione.
Per quanto in questa sede non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme dello Statuto
Nazionale.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33
Entrata in vigore
Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione.
Il presente Statuto verrà depositato dal Presidente dell’Associazione nelle forme di legge.
La Nostra Storia
Confesercenti del Levante rappresenta, nella provincia di Bari, la storica Confesercenti , fondata a Roma nel 1971, e rappresenta con orgoglio l’eccellenza delle PMI del nostro territorio. Con radici profonde nella tradizione imprenditoriale italiana, la nostra realtà è il punto di riferimento per commercianti, artigiani, professionisti e imprenditori che operano nel Levante, contribuendo in modo determinante allo sviluppo economico e sociale della Puglia.
Nati Per Aiutare Le Imprese
La nostra missione è sostenere e promuovere le imprese locali, offrendo consulenza specialistica e un’ampia gamma di servizi in ambito amministrativo, fiscale, creditizio, formativo e previdenziale. Lavoriamo a stretto contatto con le istituzioni e le associazioni di categoria per favorire l’innovazione, la competitività e la crescita sostenibile del tessuto imprenditoriale pugliese.

La Nostra Esperienza
Grazie a decenni di esperienza e a una rete capillare di sedi e strutture sul territorio, Confesercenti del Levante è in grado di fornire supporto concreto e personalizzato, tutelando i diritti degli imprenditori e creando nuove opportunità di business. I nostri valori affidabilità, professionalità e dinamismo guidano ogni nostra azione, per accompagnare le imprese nel loro percorso verso il successo.
